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ARERA

 
 

Le informazioni contenute in questa pagina sono finalizzate all'adempimento degli obblighi di trasparenza sul servizio rifiuti, secondo quanto prescritto dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) con deliberazione 444/2019.

Dati Aggiornati al 06/08/2021 V.2

 

TARI -Tassa sui Rifiuti-

 Con la L. n.147/2013, dal 1° gennaio 2014 è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. La TARI ha sostituito la tassa sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S), applicata per tutte le occupazioni dal 01/01/2013 al 31/12/2013.

La legge 160/2019 (finanziaria 2020) ha abolito la IUC con decorrenza 01/01/2020 ad esclusione della componente TARI.

La TARI è la tassa finalizzata alla copertura integrale dei costi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, a carico dell’utilizzatore.

Soggetti passivi 

Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree assoggettabili, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.

Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

  1. per le utenze domestiche, in solido, l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
  2. per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

La soggettività passiva TARI si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica ovvero con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l’occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione di rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo.

In caso di più possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

Dichiarazione TARI

La dichiarazione riveste particolare importanza nella gestione del tributo TARI, in quanto determina la situazione in base alla quale il gestore procede al calcolo del tributo. Per tale motivo, nell’interesse del contribuente e per espressa previsione regolamentare, si è definito il termine di presentazione di 10 giorni dalla data in cui abbia avuto inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo o si sia verificata la variazione della situazione precedentemente dichiarata o la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree. Dal 1# gennaio 2021 il termine di presentazione della dichiarazione è di 30 giorni. La tempestività della presentazione della dichiarazione permette al gestore di elaborare avvisi di pagamento corretti.

La dichiarazione deve contenere tutti gli elementi previsti all’art. 29 del Regolamento comunale TARI e deve essere presentata direttamente all’ufficio protocollo dell’ente oppure inviata tramite pec all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

La modulistica è scaricabile dal sito istituzionale http://www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it.

MODULISTICA:

  • Modello denuncia TARI famiglie

  • Modello denuncia TARI imprese

  • Modello di Cancellazione

 

Punto 3.1 lettera a)

  1. Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade: Comune di San Ferdinando di Puglia  
  2. Gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti: Comune di San Ferdinando di Puglia 

 

Punto 3.1 lettera b)

  1. Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di richieste di informazioni, segnalazione di disservizi e reclami nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l’assistenza agli utenti relativamente al servizio gestione tariffe;

Settore di appartenenza

Settore Entrate

 

Dott.ssa Maria Filomena FARANO

E-Mail

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Tel.

0883.626257

 

Rag. Giuseppe LAURIOLA

E-mail

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Indirizzo

Sede Comunale – Via Isonzo, 6

Tel.

0883.626243

 

Sig. Rosa DIPAOLA

E-mail

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Tel.

0883.626244

Orario sportello

martedi:  9.00 – 12.00

giovedi : 16.00 – 18.00

venerdi: riservato ai professionisti, previo appuntamento.

  

Punto 3.1 lettera b)

  1. Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di richieste di informazioni, segnalazione di disservizi e reclami nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l’assistenza agli utenti relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani; Aggiornamento.

 

Punto 3.1 lettera c)

  1. Modulistica per l’invio di reclami  in Aggiornamento

 

Punto 3.1 lettera d)

  1. Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell’utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione:Aggiornamento

 

Punto 3.1 lettera e)

  1. Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta: Aggiornamento

 

Punto 3.1 lettera f)

  1. Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto: Aggiornamento

 

Punto 3.1 lettera g)

  1. Carta della qualità del servizio vigente, liberamente scaricabile: Aggiornamento

 

 

Punto 3.1 lettera h)

  1. Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell’ambito territoriale in cui è ubicata l’utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso, calcolata come indicato all’Articolo 10, commi 10.1 e 10.2: 

 

Punto 3.1 lettera i)

  1. Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure, ove il servizio medesimo non sia oggetto di programmazione, frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta: Aggiornamento

 

Punto 3.1 lettera j)

Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili:

Il calcolo della TARI

La base imponibile è data dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per espressa previsione normativa, per l'applicazione della TARI si considerano le superfici già dichiarate o accertate in riferimento ai precedenti prelievi sui rifiuti. La superficie calpestabile deve essere calcolata comprendendo tutti i locali, comunque denominati, di qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso (compreso cantine, garage, mansarde, ecc.). La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. La superficie adibita a civile abitazione e le relative pertinenze costituiscono la base imponibile delle utenze domestiche, le altre tipologie du superfici sono base di calcolo delle utenze non domestiche.

La tariffa è composta da una quota fissa e da una quota variabile.

  • Relativamente alle utenze non domestiche, la quota fissa e la quota variabile sono determnate per unità di superficie e per tipologia di attività svolta e sulla base di coefficenti presuntivi di produzione dei rifiuti (D.P.R. n.158/1999, 4.3 e 4.4, Allegato 1).
  • Relativamente alle utenze domestiche, la quota fissa, parametrata al numero degli occupanti, è da moltiplicare per la superficie dell’abitazione (mq), mentre la quota variabile è in relazione al numero degli occupanti. La parte variabile della tariffa riflette la quantità di rifiuti prodotti da ciascuna famiglia, presuntivamente collegata al numero dei componenti. La parte variabile non dipende quindi dalla superficie occupata: se una famiglia di quattro persone occupa un’abitazione più piccola o più grande, la quota variabile è sempre la stessa, mentre cambierà la sola quota fissa in proporzione alla superficie.

Si riportano qui di seguito nr. 04 esempi di calcolo del tributo:

esempio nr. 1

Per un'utenza domestica con 3 componenti e superficie di 100mq il totale dovuto, considerando il Tributo provinciale  pari al 5,00% e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 365,54 calcolato applicando:

Tariffa fissa: € 2,01040

Tariffa variabile: € 144,23679

Quota fissa: € 2,01040 * 100 * (365/365) = € 201,04

Quota variabile: € 144,23679 * (365/365) = € 144,23679

Totale imposta: € 201,04 + € 144,23679 = € 345,28

Totale: € 345,28 + 5,00% = € 365,54

esempio nr. 2

Per un'utenza domestica con nr. 5 componenti e superficie di 240mq il totale dovuto, considerando il Tributo provinciale pari al 5,00% e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 788,67, calcolato applicando:

Tariffa fissa: € 2,1681

Tariffa variabile: € 230,7788

Quota fissa: € 2,1681 * 240 * (365/365) = € 520,34

Quota variabile: € 230,78 * (365/365) = € 230,78

Totale imposta: € 520,34 + € 230,78 = € 751,12

Totale: € 751,12 + 5,00% = € 788,67

esempio nr. 3

Per un'utenza non domestica in categoria 12 ( Banche, Istituti di Credito e studi professionali) e di superficie di  150mq il totale dovuto, considerando il Tributo provinciale pari al 5,00% e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 517,06, calcolato applicando:

Tariffa fissa: € 1,64711

Tariffa variabile: € 1,6358300

Quota fissa: € 1,64711 * 150 * (365/365) = € 247,07

Quota variabile: € 1,63583 * 150 * (365/365) = € 245,37

Totale imposta: € 247,07 + € 245,37 = € 492,44

Totale: € 492,44 + 5,00% = € 517,06

esempio nr. 4

Per un'utenza non domestica in categoria 14 (Edicola, Farmacia, tabaccaio e plurilicenze) di 100mq il totale dovuto, considerando il Tributo provinciale pari al 5,00% e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 727,05, calcolato applicando:

Tariffa fissa: € 3,46579

Tariffa variabile: € 3,4586120

Quota fissa: € 3,46579 * 100 * (365/365) = € 346,579

Quota variabile: € 3,4586 * 100 * (365/365) = € 345,86

Totale imposta: € 346,57 + € 345,86 = € 692,43

Totale: € 692,43 + 5,00% = € 727,05

  1. Riduzioni Tariffarie

    Riduzioni per utenze domestiche

    Nel regolamento comunale sono indicate tutte le agevolazioni ed esenzioni approvate.

    Di particolare interesse sono:

    1. Abitazioni con unico occupante: riduzione del 15%;
    2. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 25%;
    3. Locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 25%;
    4. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 25%;
    5. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 25%.
  2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

    Riduzioni per utenze non domestiche

    1. 1. Ai sensi del comma 649 dell’articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo dei rifiuti stessi.
      2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
      3. La riduzione della quota variabile è commisurata alla quantità dei rifiuti avviati al riciclo. La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza, applicati alle superfici tassate in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo.
      4. La riduzione di cui al comma 3 è riconosciuta su richiesta dell’utente che presenta annualmente al Servizio Ambiente del Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione, redatta su modello predisposto dall’ente, entro il 20 febbraio dell’anno successivo, allegando apposita attestazione, rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione al fine di comprovare la quantità di rifiuti avviati a riciclo. Nella comunicazione, oltre ai dati identificativi dell’impresa comprensivi del Codice Fiscale e/o P. IVA, indirizzo PEC ed i dati del legale rappresentate, devono essere riportati:
      a. l’ubicazione degli immobili di riferimento, con i relativi identificativi catastali e le loro superfici tassabili,
      b. il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO,
      c. i quantitativi dei rifiuti avviati al riciclo, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti),
      d. il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.
      Il Servizio Ambiente, effettuati i dovuti riscontri in merito alla regolarità della documentazione prodotta ed in merito all’effettivo e oggettivo avvio al riciclo, dovrà darne comunicazione tempestiva, e comunque non oltre il 30 aprile dell’anno in corso, al Servizio Entrate ai fini del rimborso percentuale della quota variabile.
      5. Tenuto conto che l’utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 30% della quota variabile effettivamente dovuta al netto di eventuali riduzioni spettanti.
      6. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
      7. L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
      8. Le agevolazioni indiciate nei precedenti commi, saranno calcolate a consuntivo a rimborso della eventuale eccedenza pagata.

      Riduzioni per produzione di rifiuti speciali

      1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa ed esclusiva, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. E’ onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 3.
      1. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

      ATTIVITA’

      RIDUZIONE- DEL

      TIPOGRAFIE–STAMPERIE–VETRERIE – LABORATORI FOTOGRAICI E ELIOGRAFIE

      25%

      FALEGNAMERIE

      25%

      AUTOCARROZZERIE

      30%

      AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI

      30%

      GOMMISTI

      20%

      AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO

      20%

      DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

      30%

      LAVANDERIE E TINTORIE

      20%

      VERNICIATURA‐GALVANOTECNICI‐FONDERIE

      30%

      ALLESTIMENTI,INSEGNE

      15%

      OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA

      15%

      MACELLERIE E PESCHERIE

      20%

      ATTIVITA' ARTIGIANALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 25%

      AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI COMPRESI E LABORATORI DI ANALSI (non facenti par

      te delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell’ambito e

      per le finalità di cui alla Legge 833/1978)

      10%

      Per eventuali attività non considerate nel precedente comma, si fa riferimento a criteri di analogia.

      Per fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti, gli interessati devono:

      1. Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti ed il quantitativo presunto (speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;
      2. Comunicare al servizio Ambiente del Comune, a pena di decadenza entro il 20 febbraio dell’anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione, i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. Il Servizio Ambiente, effettuati i dovuti riscontri in merito alla regolarità della documentazione prodotta ed in merito all’effettivo avvio allo smaltimento, dovrà darne comunicazione tempestiva, e comunque non oltre il 30 aprile dell’anno in corso, al Servizio Entrate.
      1. Oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini o porzione di superficie dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo la cui lavorazione genera rifiuti speciali. Restano, pertanto, assoggettati a tassazione i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti finiti e di semilavorati destinati alla commercializzazione o comunque le parti dell’area dove vi sia produzione di rifiuti urbani.
      2. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa ed esclusiva rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

      Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

      1. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del 20 febbraio dell’anno successivo.

      In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 lett. b) nel termine prescritto, o di accertata irregolarità rilevata dall’Ufficio Ambiente, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno precedente. Fermo restando l’obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall’art. 2135 c.c.

    2. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

    1.     Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. 2.     Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L’utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.3.     La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Servizio Ambiente entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021, resta fermo il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022, così come previsto per legge. Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico, oltre ai dati identificativi dell’impresa comprensivi del Codice Fiscale e/o P:IVA, indirizzo PEC ed i dati del legale rappresentate, devono essere riportati:a.      l’ubicazione degli immobili di riferimento con i relativi identificativi catastali e le loro superfici tassabili, b.     il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, c.      i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), d.     la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, e.      l’impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, f.      il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell’inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 10 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall’anno successivo. L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.4.     Il Servizio Ambiente, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3) ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico, nonchè al servizio Entrate ai fini della modifica della tassazione. 5.     Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al comma 3), si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.

      1. L’esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune allegato al presente regolamento, da presentare tramite PEC al Servizio Ambiente, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
      2. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l’utenza non domestica che ha provveduto all’integrale avvio al recupero dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Servizio Ambiente del Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell’anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell’anno precedente l’uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l’operazione di recupero.
      8.     Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.9.     La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Servizio Ambiente, al termine del riscontro della regolarità della documentazione prodotta, dovrà darne tempestiva, e comunque non oltre il 30 aprile dell’anno in corso, al Servizio Entrate ai fini del recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

      Modulistica

       Modello di richiesta Rimborso

 

Punto 3.1 lettera k)

  1. Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste:
  2. Con delibera di Consiglio Comunale nr. 21 del 29/06/2021 sono state deliberate agevolazioni straordinarie per l'anno 2021.

modello di richiesta agevolazioni

avviso agecvolazioni TARI 2021

 

Punto 3.1 lettera l)

  1. Estremi degli atti di approvazione della tariffa per l’anno in corso con riferimento all’ambito o ai comuni serviti:

    Con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 21 del 29/06/2020, sono state stabilite le scadenze TARI per l’anno 2020 e la ripartizione in nr. 06 rate prevedendo di determinare le somme da versare sulla base delle tariffe TARI anno 2019 (approvate con delibera di Consiglio Comunale nr. 08 del 13/03/2019). L’eventuale conguaglio sarà determinato in seguito all’approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio Rifiuti (P.E.F.) anno 2020 (art. 107, comma 5 del D.L. nr. 18/2020) e sarà oggetto di successiva bollettazione.

  2. Con delibera di Giunta Comunale nr. 50 del 07/04/2021 sono state stabilite le scadenze TARI per l’anno 2021 e la ripartizione in nr. 04 rate, determinate sulla base delle tariffe 2020,oltre alla rata di saldo e conguaglio che verrà calcolato sulla base delle tariffe anno 2021 e sarà oggetto di successiva bollettazione Con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 21 del 29/06/2021,  sono state approvate le tariffe TARI anno 2021, confermando le medesime tariffe dell'anno 2020. 

 

Punto 3.1 lettera m)

  1. Regolamento TARI o regolamento per l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 668, della legge n.147/13:

    Norme legislative

    • 1 commi da 639 a 730 della L. 147/2013, legge di stabilità 2014 e successive modifiche;
    • 1 c.26 della L. 208/2015, legge di stabilità 2016;
    • P.R.158/99;
    • Legge 296/2006 art. 1 commi 161 e successivi;
    • Lgs. n. 152/2006.
    • Legge 160/2019, legge di stabilità 2020

    Norme regolamentari comunali e delibere

    • Delibera C.C. nr. 19 del 29/06/2021 -  approvazione Regolamento TARI
    • Delibera C.C. n.21 del 29/06/2020 approvazione dell’articolazione tariffaria TARI anno 2020;
    • Regolamento comunale per la disciplina della TARI -Tassa sui Rifiuti- approvato con deliberazione C.C. n.03 del 14/03/2014 e successive modifiche (ultimo Delibera C.C. n. 13 del 29/04/2014 e Delibera di Consiglio Comunale nr. 10 del 19/02/2015);
    • Regolamento generale delle entrate tributarie comunali – delibera C.C. n. 10 del 30/04/2020 e modifiche.
     

Punto 3.1 lettera n)

  1. Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza di eventuali modalità di pagamento gratuite:

    Versamenti

    Il Servizio Entrate del Comune invia i relativi modelli di pagamento unitamente all’avviso  all’indirizzo del contribuente rilevato in banca dati.

Modalità di pagamento con costi dipendenti dal prestatore di servizio scelto

  1. Dall'anno 2020 è possibile pagare attraverso i canali telematici del PagoPa  rivolgendosi ad una qualsiasi banca, sportello sisal o tabaccai convenzionati oppure collegandosi al sito internet www.cittadinodigitale.it

Modalità di pagamento gratuite

  1. Il contribuente può optare anche per il versamento con F24. In tal caso si dovrà  fare riferimento ai seguenti codici: CODICE COMUNE SAN FERDINANDO DI PUGLIA – H839

  2. Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di TARI, L'Agenzia delle entrate ha emesso due distinte risoluzioni: nn. 45/E, e 47/E del 24 aprile 2014 istituendo i seguenti codici tributo:

    I codici tributo riservati alla Tari per versamento con F24 sono:

    “3944” – Tari (e Tares)

    “3945” – Tari (e Tares), interessi

    “3946” – Tari (e Tares), sanzioni

    Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta e NON devono essere evidenziati nel modulo F24, mentre è importante barrare la casella “Ravv”. In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:

    - nello spazio “Sezione.”, indicare il codice EL;

    - nello spazio “Numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

    - nello spazio “Rateazione/mese rif” indicare:

                   0101 per il pagamento in unica soluzione;

                   0106 per il pagamento della 1^ rata;

                   0206 per il pagamento della 2^ rata;

                   0306 per il pagamento della 3^ rata;

                   0406 per il pagamento della 4^ rata;

                 

    - nello spazio “Anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento;

    - nello spazio “Importo a debito versati”, indicare l’importo della rata.

     I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato che devono versare la TARI dall’estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, provvedono nel modo seguenti:

     bonifico bancario a favore del "Tesoriere del Comune di San Ferdinando di Puglia" sul c/c UBI Banca filiale di Cerignola - IBAN: IT50 F 03067 78380 00000 0040184 - bic/swift: CARIMT31 sul quale accreditare l’importo dovuto.

    La copia dell’operazione deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli via mail all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

    Come causale dei versamenti devono essere indicati:

    • il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
    • la sigla “TARI”, Comune di San Ferdinando di Puglia, i relativi codici tributo sopraindicati;
    • l’annualità di riferimento e l’indicazione del codice identificativo dell’avviso di pagamento.

    In caso di mancata ricezione dell’avviso di pagamento della TARI dovuta annualmente, e relativi moduli di versamento, al fine di non incorrere in successivi recuperi maggiorati di interessi e sanzioni, il contribuente deve attivarsi per richiedere un duplicato dello stesso e provvedere al relativo versamento.

 

Punto 3.1 lettera o)

  • Scadenze

     

  • Le scadenze di pagamento TARI per l’anno 2021 sono le seguenti:

    1^ rata                                    31/05/2021;

    2^ rata  o rata unica               31/07/2021;

    3^ rata                                    30/09/2021;

    4^ rata                                     30/11/2021;

          5^ rata  - saldo -                       30/12/2021;

Le scadenze di pagamento TARI per l’anno 2020 sono le seguenti:

  • 1^ rata o rata unica                 31/07/2020;

    2^ rata                                     31/08/2020;

    3^ rata                                     30/09/2020;

    4 rata                                      30/10/2020;

    5^ rata                                     30/11/2020;

    6^ rata                                     30/12/2020.

 - Con Delibera di Giunta Comunale nr. 99 del 24/07/2020 il termine di pagamento della prima rata o rata unica è stato prorogato al 31/08/2020, senza alcuna maggiorazione.

Il Comune provvede annualmente all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento.

L’eventuale mancata ricezione dell’invito di pagamento non esime il contribuente dal versare la TARI.

E’ obbligo del contribuente prestare la massima diligenza ed  in caso di mancato recapito del suddetto invito di pagamento, attivarsi, entro l'anno d'imposta,  richiedendo un duplicato del citato avviso e provvedere al versamento in unica soluzione delle rate già scadute, così come già  previsto dall'art. 63 del Regolamento IUC e, con decorrenza dall'01/01/2021, dall'art. 28 del vigente Regolamento TARI.

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata AR ed a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso e/o insufficente pagamento, che costituisce titolo esecutivo, con l'applicazione della sanzione del 30% dell'importo non versato oltre agli interessi legali, calcolati con maturazione giornaliera. 

 

Punto 3.1 lettera p)

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto:

Controlli e sanzioni TARI

LA TARI, in quanto tributo, è soggetta ad attività di controllo secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, come per le imposte IMU e TASI. Pertanto entro cinque anni dall’annualità per la quale il tributo dovuto risulti non essere versato, possono essere avviate attività di controllo sia in ordine al contenuto delle dichiarazioni che all’omesso pagamento. L’accertamento di omessa o infedele dichiarazione, ovvero di omesso o insufficiente versamento della TARI, determina l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 471/97 e ss.mm.ii., dal D.lgs. 473/97 e ss.mm.ii. e dalla Legge 147/2013 art. 1, comma 695, e dall'art. 33 del vigente Regolamento TARI, oltre al recupero del tributo non versato e all’applicazione di interessi legali.

 

  

Punto 3.1 lettera q)

Segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati

In sede di bollettazione annuale della TARI, qualora il contribuente riscontri errori o inesattezze dei dati riportati nel prospetto di “dettaglio utenze” dell’avviso di pagamento, dovrà darne comunicazione:

  • direttamente allo sportello operativo Tari del Comune – sito in Via Isonzo, 6 –

nei giorni di

      MARTEDI’: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 GIOVEDI’: dalle ore 16,00 alle ore 18,00

  • A mezzo mail PEC istituzionale: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

MODULISTICA

 modello rettifiche /riduzione superficie



modello di variazione nr. componenti nucleo familiare

 

 

Punto 3.1 lettera r)

Il contribuente può optare per la ricezione in formato elettronico del documento di riscossione. A tal fine dovrà far pervenire il modulo di comunicazione, reperibile sul sito internet del Comune, debitamente compilato, all’indirizzo PEC istituzionale dell’Ente: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente sito in Via Isonzo, 6 p.t. – 76017 San Ferdinando di Puglia.

MODULISTICA

MODELLO per la ricezione in formato elettronico documento di riscossione



 

 

Punto 3.1 lettera s)

  1. Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell’Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti; in tali casi il testo della comunicazione viene reso noto al gestore tramite il sito internet dell’Autorità e deve essere pubblicato sul sito internet dei soggetti di cui al precedente comma 2.2 entro 30 (trenta) giorni solari dalla pubblicazione sul sito internet dell’Autorità