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Soggetto passivo
• Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. • Soggetto attivo Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili secondo le regole di seguito esposte. • Fabbricati
per i fabbricati non iscritti in catasto è necessario far riferimento alla rendita catastale proposta secondo la procedura DOC-FA; |
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• Aree fabbricabili
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Il Comune può determinare per zone omogenee dei valori minimi al metro quadrato ai quali i contribuenti si possono uniformare. Se viene dichiarato un valore non inferiore a quello stabilito, al Comune è precluso il potere di accertamento. Il versamento dell'imposta determinata su un valore superiore ai suddetti valori minimi non costituisce titolo per il rimborso.
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• Terreni agricoli Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 75. Conduzione diretta La domanda deve essere indirizzata all'Ufficio Tributi e ha effetto anche per gli anni successivi, fino a quando ricorrono le suddette condizioni. I terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale iscritti negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, intendentosi per tali le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi di cui all'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, e soggette all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, l'imposta è dovuta limitatamente alla parte di valore eccedente € 25.882,80 e con le seguenti riduzioni: da zero a 25.882,80 esente; da 25.882, 81 a 61.975,00 70%; da 61.975,01 a 103.291,00 50%; da 103.291,01 a 129.114,00 25%. si precisa che ai fini del suddetto calcolo si deve assumere il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo anche se ubicati in più comuni. (vedi prospetto di calcolo disponibile nella sezione modulistica) |
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Esempi di calcolo
Di seguito alcuni esempi di calcolo della base imponibile: 500 * 105% * 100 = 52.500 euro
Ufficio con rendita catastale pari ad euro 700 700 * 105% * 50 = 36.750 euro
Terreno agricolo con reddito dominicale pari ad euro 100 100 * 125% * 75 = 9.375 euro
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Il periodo di imposta corrisponde all'anno solare, (1 gennaio - 31 dicembre). L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
Ad esempio, l'imposta su un fabbricato venduto da Tizio a Caio il 14 gennaio verrà pagata da Caio per 12 mesi; se la vendita avviene il 15 gennaio Tizio pagherà un mese e Caio i restanti 11.
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Aliquote e detrazioni in vigore per l'anno 2011
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Per poter usufruire della maggiore detrazione, il contribuente, fatta eccezione per i contribuenti ultrasettantacinquenni, dovrà produrre apposita istanza documentata entro il 31 luglio dell'anno d'imposta. (il modello è reperibile nella sezione modulistica) |
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Esenzione ICI dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
L’art. 1 del d.l. 93/2008 (conv., con modificazioni in l. 126/2008) ha disposto l’esenzione ICI dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale a partire dal periodo d’imposta 2008. Le condizioni soggettive e oggettive per fruire dell’esenzione sono le seguenti: La definizione di abitazione principale |
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L’abitazione principale ai fini ICI è definita dall’art. 8, co. 2, del d.lgs. 504/92, così come modificato dall’art. 1, lett. b) della legge 296/06: “(…)l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica (…) Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente”. Per beneficiare delle agevolazioni ICI per l’abitazione principale è espressamente richiesta, dunque, la coincidenza tra dimora abituale e residenza anagrafica, fermo restando che il contribuente deve possedere l’immobile o detenere sullo stesso un diritto reale di godimento. Trattasi, comunque, di presunzione semplice, superabile con prova contraria del contribuente (RM 4/DPF del 18/10/2007). L’esenzione spetta in tutti i casi in cui il legislatore ha operato ope legis l’assimilazione di unità immobiliari all’abitazione principale. Sono sottoposti all’agevolazione in questione, infatti, le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (art. 8, co. 4, d.lgs. 504/92; art. 1, co. 3, d.l. 93/2008).
Non può godere, invece, del regime esonerativo l’unità immobiliare, non locata, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (art. 1, co. 4 ter d.l. 16/93), che si considerano assimilati all’abitazione principale ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata e della detrazione (RM 1/2008 e 12/DPF del 5/6/2008).
Relativamente ai coniugi separati o divorziati, l’art. 6, co. 3 bis del d.lgs. 504/92, se a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge non risulti assegnatario della casa coniugale, lo stesso può:
- determinare l’imposta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale, - beneficiare delle detrazioni riconosciute per l’abitazione principale, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni si applicano a condizione che il soggetto non risulti proprietario o titolare di altro diritto reale di un altro immobile destinato ad abitazione, situato nello stesso comune dove è ubicata la casa coniugale. Per espressa disposizioni legislativa (art. 1, co. 3, d.l. 93/2008), è esteso al coniuge non assegnatario della ex casa coniugale lo stesso beneficio esonerativo previsto per l’abitazione principale. L’esenzione è applicabile anche alle pertinenze all’abitazione principale, in quanto soggette allo stesso trattamento tributario. La nozione di pertinenza è data dall’art. 817 del codice civile; vanno quindi considerate pertinenze i beni immobili funzionalmente e durevolmente adibiti, da parte del possessore, a servizio del bene principale.
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Scadenze
Il versamento viene effettuato in 2 soluzioni: dal 1 al 16 giugno si versa il 50% dell'imposta dovuta calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente; dal 1 al 16 dicembre si versa il saldo dell'imposta (totale imposta dovuta al netto dell'acconto versato a giugno) dovuta calcolata utilizzando aliquote e detrazioni dell'anno in corso; |
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Modalità di versamento
Dall'anno 2007 il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. (Art. 1 comma 166 Legge 296/2006). Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'I.C.I. in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento, calcolati a decorrere dalla data di scadenza prevista per il versamento dell'acconto. (Art. 1 comma 4-bis Decreto Legge del 23/01/1993 n. 16). |
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Come pagare in caso di dimenticanza Il contribuente, prima dell’inizio dei controlli, può sanare di sua iniziativa le violazioni commesse mediante “Ravvedimento Operoso”; questo consente di ridurre le sanzioni semplicemente sommando all’imposta da versare i seguenti importi:
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Interessi: a seguito del D.M. 7 dicembre 2010, dal 1° gennaio 2011 il tasso di interesse legale è elevato dall' 1% all' 1,5%; |
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La dichiarazione di variazione deve essere presentata limitatamente agli immobili per i quali si sono verificate variazioni nel corso dell'anno precedente (Es. immobili che sono stati trasferiti o sui quali è stato costituito un diritto reale, immobili che hanno perso il diritto all'esenzione o all'esclusione, immobili che hanno mutato caratteristiche). Termini di presentazione La dichiarazione ICI si presenta entro il termine di scadenza del Modello UNICO che si riferisce ai redditi dell'anno in cui avviene la variazione (per chi presenta il Modello UNICO in via telematica, entro, quindi, il 31 Luglio dell'anno successivo alla variazione). Ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per le successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001, gli eredi ed i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell’ICI. Infatti, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Abolizione della presentazione della dichiarazione Il comma 53 dell'articolo 37 del Decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 ha eliminato l'obbligo per i contribuenti di presentare la dichiarazione, a decorrere dall'anno 2007. Tuttavia era previsto che fino alla data di effettiva operatività dei collegamenti telematici tra Catasto e Comuni, da accertare con la pubblicazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio, rimaneva in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI. Il suddetto provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio è stato emanato il 18 dicembre 2007 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007. Pertanto attualmente è obbligatorio presentare la dichiarazione soltanto nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico e per la richiesta di particolari riduzioni d'imposta (Es. immobile adibito ad abitazione principale, Area Edificabile, terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti, ecc.). L'art. 1, comma 175 della L. 296/2006 ha abrogato l'obbligo di presentazione della comunicazione abrogando la lettera l) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, Tuttavia l'obbligo della dichiarazione permane quando: |
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GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI DELL’IMPOSTA.
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GLI IMMOBILI SONO STATI OGGETTO DI ATTI PER I QUALI NON È STATO UTILIZZATO IL MUI. |
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IL COMUNE NON È COMUNQUE IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELLA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA. Le fattispecie più significative sono le seguenti: – l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria. Si precisa che se è stato stipulato un contratto di locazione finanziaria riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del D. Lgs. n. 504 del 1992, poiché la variazione della soggettività passiva si verifica nell’anno successivo alla data della stipula del contratto stesso, la dichiarazione deve essere presentata nell’anno che segue l’intervenuta variazione; – l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali; – l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’area fabbricabile. In questi casi, nonostante che il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal comune, tuttavia l’informazione relativa al valore dell’area deve essere dichiarata dal contribuente, così come devono essere dichiarate le variazioni del valore dell’area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale. – il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa; |
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– l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato; – l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria; – l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio. Ciò avviene, ad esempio, nell’ipotesi in cui l’alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell’anno; – l’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Ciò avviene, ad esempio, nell’ipotesi in cui l’alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell’anno; – l’immobile ha perso oppure ha acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI; Non si deve comunque presentare la dichiarazione nel caso in cui l’esenzione riguardi l’abitazione principale disposta dall’art. 1 del D. L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. – l’immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità; – per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione; – l’immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d’ufficio; – l’immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d’uso (DOC-FA); – è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto; - è intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
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Per ulteriori chiarimenti ed informazioni i cittadini possono rivolgersi direttamente all'Ufficio ICI presso il Comune di San Ferdinando di Puglia in Via Isonzo, 6 secondo i seguenti orari di sportello:
Si avvertono gli studi professionali che per il disbrigo delle pratiche dei propri assisititi è richiesta la necessaria delega. |