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Presupposto dell'imposta

Il presupposto dell'imposta è il possesso , a prescindere dall'uso a cui sono destinati, di:

• fabbricati

per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

aree fabbricabili

per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi in vigore, indipendentemente dalla tipologia edilizia realizzabile e dalle ulteriori attività che debbano porsi in essere perché possa essere assentita l'edificazione, quali, a titolo esemplificativo, l'accorpamento, il rilascio di nulla osta da parte delle competenti autorità, la stipula di convenzioni, la riunificazione delle aree in comprensori.     
Nel caso di ristrutturazione di un fabbricato l'area di risulta è considerata area fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero al momento in cui si verifica l'utilizzo effettivo del fabbricato, se antecedente a tale data;

• terreni agricoli       
per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse);

 

Soggetto passivo

 • Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.           
Nel caso di concessioni su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.    
Nel caso di immobili concessi in leasing, soggetto passivo è il conduttore del leasing e non il titolare del diritto di proprietà sul bene.

 Soggetto attivo 

 • Soggetto attivo       
L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati al punto precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

 Base imponibile

 Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili secondo le regole di seguito esposte.

 • Fabbricati  
Per i fabbricati) regolarmente iscritti in catasto il valore è costituito da quello che risulta applicando alla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, come determinata dall'Agenzia del Territorio competente, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:

  • 100 - per gli immobili appartenenti al gruppo A (abitazioni di vario genere tranne l'A/10) e C con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
  • 140 - per gli immobili appartenenti al gruppo B
  • 50 - per gli immobili appartenenti alla categoria A/10 (uffici) ed al gruppo D (alberghi, opifici, ecc.);
  • 34 - per gli immobili appartenenti alla categoria C/1 (negozi e botteghe);

per i fabbricati non iscritti in catasto è necessario far riferimento alla rendita catastale proposta secondo la procedura DOC-FA;       
per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e contabilizzati distintamente, il valore è calcolato direttamente partendo dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l’applicazione di appositi coefficienti; questa procedura deve essere utilizzata fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene attribuita la rendita catastale.

• Aree fabbricabili   
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.    
Il Comune può determinare per zone omogenee dei valori minimi al metro quadrato ai quali i contribuenti si possono uniformare. Se viene dichiarato un valore non inferiore a quello stabilito, al Comune è precluso il potere di accertamento. Il versamento dell'imposta determinata su un valore superiore ai suddetti valori minimi non costituisce titolo per il rimborso.
 • Terreni agricoli     
Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 75.

Conduzione diretta
Per le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano attività agricola di cui all'art. 2135 C.C., possono ottenere su specifica richiesta la tassazione quale terreno agricolo

 La domanda deve essere indirizzata all'Ufficio Tributi e ha effetto anche per gli anni successivi, fino a quando ricorrono le suddette condizioni.

 I terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale iscritti negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, intendentosi per tali le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi di cui all'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, e soggette all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, l'imposta è dovuta limitatamente alla parte di valore eccedente € 25.882,80 e con le seguenti riduzioni:

 da     zero               a         25.882,80     esente;

da    25.882, 81        a         61.975,00     70%;

da    61.975,01         a       103.291,00     50%;

da  103.291,01         a       129.114,00     25%.

 si precisa che ai fini del suddetto calcolo si deve assumere il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo anche se ubicati in più comuni. (vedi prospetto di calcolo disponibile nella sezione modulistica)

Esempi di calcolo

 Di seguito alcuni esempi di calcolo della base imponibile:
Civile abitazione con una rendita catastale pari ad euro 500 

500 * 105% * 100 = 52.500 euro
Ufficio con rendita catastale pari ad euro 700
700 * 105% * 50 = 36.750 euro
Terreno agricolo con reddito dominicale pari ad euro 100 
100 * 125% * 75 = 9.375 euro

 Periodo di imposta

 Il periodo di imposta corrisponde all'anno solare, (1 gennaio - 31 dicembre).        

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

 Ad esempio, l'imposta su un fabbricato venduto da Tizio a Caio il 14 gennaio verrà pagata da Caio per 12 mesi; se la vendita avviene il 15 gennaio Tizio pagherà un mese e Caio i restanti 11.

  • Esenzioni
    • Immobili posseduti dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
    • Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
    • fabbricati destinati all'esercizio del culto;
    • fabbricati di proprietà della Santa Sede;
    • fabbricati appartenenti a Stati esteri;
    • fabbricati inagibili o inabitabili, recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 104/92;
    • terreni agricoli montani;
    • fabbricati posseduti da enti non commerciali e destinati esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
Aliquote e detrazioni in vigore per l'anno 2011  
Aliquota ordinaria                                                                                                               5,0/1000
 Altri fabbricati diversi dall'abitazione principale o posseduti in aggiunta alla stessa    6,0/1000
 Fabbricati di categoria catastale "D"   5,5/1000
Terreni Agricoli 4,5/1000
Aree Fabbricabili                                                                                                                    

6,0/1000

                                                                                                                                                                                                                                                               
Detrazione per abitazione principale 103,29
Maggiore detrazione per abitazione principale per le seguenti categorie di contribuenti:  
Contribuenti con più di 75 anni di età compiuti al 31/12 dell'anno precedente     155,00
Contribuenti che abbiano nel proprio nucleo familiare un diversamente abile al 100%   155,00
Famiglie con minori in affido   155,00
Ragazze madri con figli minori                                                                                                      155,00
Famiglie numerose purchè siano rispettate tutte le seguenti condizioni:  
  • Il nucleo familiare deve comprendere almeno tre figli;
 
  • tutti i componenti del nucleo familiare possono essere proprietari (o titolari di altro diritto reale rilevante ai fini ICI) del solo immobili ad abitazione principale e relativa pertinenza nell'intero territorio nazionale;
 
  • Il valore da certificazione ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a € 6.500,00

  155,00

                                                                                                                                                                                                                                  

Per poter usufruire della maggiore detrazione, il contribuente, fatta eccezione per i contribuenti ultrasettantacinquenni, dovrà produrre apposita istanza documentata entro il 31 luglio dell'anno d'imposta. (il modello è reperibile nella sezione modulistica)

    Esenzione ICI dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale

 L’art. 1 del d.l. 93/2008 (conv., con modificazioni in l. 126/2008) ha disposto l’esenzione ICI dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale a partire dal periodo d’imposta 2008.

 Le condizioni soggettive e oggettive per fruire dell’esenzione sono le seguenti:   
- soggettività passiva in capo ad una persona fisica che possiede l’unità immobiliare a titolo di proprietà o altro diritto reale,   
- iscrizione in catasto dell’immobile abitativo in una categoria diversa da A1, A8 e A9,   
- destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale da parte del medesimo soggetto passivo.
Per ragioni di giustizia sostanziale, l’esenzione è estesa ad altre fattispecie, di seguito esaminate.

 La definizione di abitazione principale

 
    L’abitazione principale ai fini ICI è definita dall’art. 8, co. 2, del d.lgs. 504/92, così come modificato dall’art. 1, lett. b) della legge 296/06:
“(…)l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica (…) Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente”.
Per beneficiare delle agevolazioni ICI per l’abitazione principale è espressamente richiesta, dunque, la coincidenza tra dimora abituale e residenza anagrafica, fermo restando che il contribuente deve possedere l’immobile o detenere sullo stesso un diritto reale di godimento. Trattasi, comunque, di presunzione semplice, superabile con prova contraria del contribuente (RM 4/DPF del 18/10/2007).
L’esenzione spetta in tutti i casi in cui il legislatore ha operato ope legis l’assimilazione di unità immobiliari all’abitazione principale. Sono sottoposti all’agevolazione in questione, infatti, le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (art. 8, co. 4, d.lgs. 504/92; art. 1, co. 3, d.l. 93/2008).
Non può godere, invece, del regime esonerativo l’unità immobiliare, non locata, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (art. 1, co. 4 ter d.l. 16/93), che si considerano assimilati all’abitazione principale ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata e della detrazione (RM 1/2008 e 12/DPF del 5/6/2008).
Relativamente ai coniugi separati o divorziati, l’art. 6, co. 3 bis del d.lgs. 504/92, se a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge non risulti assegnatario della casa coniugale, lo stesso può:
- determinare l’imposta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale, 
- beneficiare delle detrazioni riconosciute per l’abitazione principale, calcolate in proporzione alla quota posseduta.
Le disposizioni si applicano a condizione che il soggetto non risulti proprietario o titolare di altro diritto reale di un altro immobile destinato ad abitazione, situato nello stesso comune dove è ubicata
la casa coniugale.
Per espressa disposizioni legislativa (art. 1, co. 3, d.l. 93/2008), è esteso al coniuge non assegnatario della ex casa coniugale lo stesso beneficio esonerativo previsto per l’abitazione principale.
L’esenzione è applicabile anche alle pertinenze all’abitazione principale, in quanto soggette allo stesso trattamento tributario.

La nozione di pertinenza è data dall’art. 817 del codice civile; vanno quindi considerate pertinenze i beni immobili funzionalmente e durevolmente adibiti, da parte del possessore, a servizio del bene principale.

 

  Scadenze

  Il versamento viene effettuato in 2 soluzioni:

 dal 1 al 16 giugno

 si versa il 50% dell'imposta dovuta calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente;

 dal 1 al 16 dicembre

 si versa il saldo dell'imposta (totale imposta dovuta al netto dell'acconto versato a giugno) dovuta calcolata utilizzando aliquote e detrazioni dell'anno in corso; 
È possibile versare il dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata basandosi sulle aliquote dell'anno corrente.      
E' facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

Modalità di versamento
  • Il versamento può essere effettuato con:
  •  conto corrente postale intestato al Comune di San Ferdinando di Puglia- Servizio Tesoreria ICI – CONTO CORRENTE NR. 692715
  • Tramite mod. F24 appositamente predisposto e compilato in ogni sua parte, presso un qualsiasi sportello bancario o postale ovvero tramite consulenti abilitati

 Dall'anno 2007 il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. (Art. 1 comma 166 Legge 296/2006).

 Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'I.C.I. in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento, calcolati a decorrere dalla data di scadenza prevista per il versamento dell'acconto. (Art. 1 comma 4-bis Decreto Legge del 23/01/1993 n. 16).

 Come pagare in caso di dimenticanza

  Il contribuente, prima dell’inizio dei controlli, può sanare di sua iniziativa le violazioni commesse mediante “Ravvedimento Operoso”; questo consente di ridurre le sanzioni semplicemente sommando all’imposta da versare i seguenti importi:

 Scadenza ravvedimentosanzione ravvedimento
Omesso versamento acconto ICI 2010 con obbligo dichiarativo Termini per la dichiarazione redditi 2010 3%
Omesso versamento acconto ICI 2010 senza obbligo dichiarativo 16 giugno 2011 3%
Omesso versamento saldo ICI 2010 17 gennaio 2011 (il 15 gennaio è un sabato) 2,5%
Omesso versamento saldo ICI 2010 con obbligo dichiarativo Termini per la dichiarazione dei redditi 2010 3%
Omesso versamento saldo ICI 2010 senza obbligo dichiarativo 16/12/2011 3%

  • ATTENZIONE: La Legge di Stabilità 2011 ha modificato le sanzioni in caso di ravvedimento operoso, stabilendo però che le nuove sanzioni si applicano "alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011": per questo motivo, nella tabella sopra abbiamo mantenuto le vecchie sanzioni, in quanto trattasi di "omissioni" compiute entro il dicembre 2010.
  • A partire dall'acconto ICI 2011 si applicheranno le nuove sanzioni sewcondo la seguente tabella:
 Scadenza ravvedimentosanzione ravvedimento
Omesso versamento acconto ICI 2011 18 luglio 2011 (il 16 luglio è un sabato) 3%
Omesso versamento acconto ICI 2011 con obbligo dichiarativo Termini per la dichiarazione dei redditi 2011 3,75%
Omesso versamento acconto ICI 2011 senza obbligo dichiarativo 16 luglio 2012 3,75 %
Omesso versamento saldo ICI 2011 16 gennaio 2012 (il 15 gennaio è domenica) 3 %
Omesso versamento saldo ICI 2011 con obbligo dichiarativo Termini per la dichiarazione dei redditi 2011 3,75 %
Omesso versamento saldo ICI 2011 senza obbligo dichiarativo 16/12/2012 3,75 %

Interessi: a seguito del D.M. 7 dicembre 2010, dal 1° gennaio 2011 il tasso di interesse legale è elevato dall' 1% all' 1,5%;

  Dichiarazione ICI

  La dichiarazione di variazione deve essere presentata limitatamente agli immobili per i quali si sono verificate variazioni nel corso dell'anno precedente (Es. immobili che sono stati trasferiti o sui quali è stato costituito un diritto reale, immobili che hanno perso il diritto all'esenzione o all'esclusione, immobili che hanno mutato caratteristiche).

 Termini di presentazione

  La dichiarazione ICI si presenta entro il termine di scadenza del Modello UNICO che si riferisce ai redditi dell'anno in cui avviene la variazione (per chi presenta il Modello UNICO in via telematica, entro, quindi, il 31 Luglio dell'anno successivo alla variazione).

 Ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per le successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001, gli eredi ed i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell’ICI. Infatti, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

 Abolizione della presentazione della dichiarazione

 Il comma 53 dell'articolo 37 del Decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 ha eliminato l'obbligo per i contribuenti di presentare la dichiarazione, a decorrere dall'anno 2007. Tuttavia era previsto che fino alla data di effettiva operatività dei collegamenti telematici tra Catasto e Comuni, da accertare con la pubblicazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio, rimaneva in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI.

 Il suddetto provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio è stato emanato il 18 dicembre 2007 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007. Pertanto attualmente è obbligatorio presentare la dichiarazione soltanto nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico e per la richiesta di particolari riduzioni d'imposta (Es. immobile adibito ad abitazione principale, Area Edificabile, terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti, ecc.).

 L'art. 1, comma 175 della L. 296/2006 ha abrogato l'obbligo di presentazione della comunicazione abrogando la lettera l) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

Tuttavia l'obbligo della dichiarazione permane quando:

GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI DELL’IMPOSTA.
Le fattispecie sono quelle previste dal comma 1 dell’art. 8 e dal successivo art. 9 del D. Lgs. n. 504
del 1992, concernenti rispettivamente:

  • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.            
    Si richiama l’attenzione sulla circostanza che per l’applicabilità della riduzione dell’imposta al 50% per i fabbricati è necessario che sussistano congiuntamente l’inagibilità o l’inabitabilità e l’assenza di utilizzo. Si precisa, inoltre, che l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In entrambi i casi l’applicazione dell’agevolazione decorre dal momento in cui le procedure sono state attivate ed alla dichiarazione
    deve essere allegata idonea documentazione.  Il comune, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, può, comunque, stabilire ulteriori modalità di attestazione di tale condizione.
    Occorre precisare che nella fattispecie in questione le riduzioni vanno dichiarate solo nel caso in cui si perde il relativo diritto, poiché è in questa ipotesi che il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l’agevolazione in questione.
  • i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.
    Rientrano in tale tipologia di immobili le aree fabbricabili possedute e condotte da detti soggetti, sulle quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il relativo diritto;

GLI IMMOBILI SONO STATI OGGETTO DI ATTI PER I QUALI NON È STATO UTILIZZATO IL MUI.   
In questa tipologia rientra anche il caso degli immobili ubicati nei comuni dove le funzioni amministrative statali in materia di catasto sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano – Bozen. Il MUI, infatti, è utilizzato per il solo adempimento della registrazione, mentre la sua estensione alla voltura catastale deve essere ancora attuata con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia         
del territorio, d’intesa con i medesimi enti territoriali, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 280.

IL COMUNE NON È COMUNQUE IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO  DELLA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.           
Le fattispecie più significative sono le seguenti:       
– l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria.          
Si precisa che se è stato stipulato un contratto di locazione finanziaria riguardante fabbricati il cui
valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del
D. Lgs. n. 504 del 1992, poiché la variazione della soggettività passiva si verifica nell’anno successivo
alla data della stipula del contratto stesso, la dichiarazione deve essere presentata nell’anno
che segue l’intervenuta variazione;    
– l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
– l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’area fabbricabile.
In questi casi, nonostante che il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal comune, tuttavia l’informazione relativa al valore dell’area deve essere dichiarata dal contribuente, così come devono essere dichiarate le variazioni del valore dell’area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale.            
– il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;    
– l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;   
– l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;
– l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio.    
Ciò avviene, ad esempio, nell’ipotesi in cui l’alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell’anno;           
– l’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.            
Ciò avviene, ad esempio, nell’ipotesi in cui l’alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell’anno;           
– l’immobile ha perso oppure ha acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI;          
Non si deve comunque presentare la dichiarazione nel caso in cui l’esenzione riguardi l’abitazione principale disposta dall’art. 1 del D. L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
– l’immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità;    
– per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;          
– l’immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d’ufficio; 
– l’immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d’uso (DOC-FA);    
– è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto;

- è intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;            
– l’immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
– le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma.
Nel caso in cui venga costituito il condominio la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore
del condominio per conto di tutti i condomini;        
– l’immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998,
n. 427 (multiproprietà).          
L’art. 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha, infatti, stabilito che solo il pagamento dell’ICI deve essere effettuato dall’amministratore del condominio o della comunione, mentre l’obbligo di presentazione della dichiarazione resta a carico dei singoli soggetti passivi;       
– l’immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;         
– si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (ad esempio l’usufrutto legale dei genitori);     
– l’immobile è stato oggetto di vendita all’asta giudiziaria; 
– l’immobile è stato oggetto di vendita nell’ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

                                                                                                                                                            

 A chi chiedere aiuto

 Per ulteriori chiarimenti ed informazioni i cittadini possono rivolgersi direttamente all'Ufficio ICI presso il Comune di San Ferdinando di Puglia in Via Isonzo, 6 secondo i seguenti orari di sportello:

  Orario mattina Orario Pomeriggio
LunedìCHIUSO 
Martedì 9,00 - 12,00 CHIUSO
Mercoledì CHIUSO  
Giovedì CHIUSO 16,00 - 18,00
Venerdì 9,00 - 12,00  

Si avvertono gli studi professionali che per il disbrigo delle pratiche dei propri assisititi è richiesta la necessaria delega.