CALCOLA LA TUA IMU CALCOLA LA TUA IMU
APPLICAZIONE DELL’IMU IN VIA SPERIMENTALE DAL 2012
La Manovra Monti ha anticipato al 2012 l’introduzione, in via sperimentale, dell’IMU, l’Imposta Municipale Unica prevista dal Decreto sul Federalismo municipale.
L’IMU sostituisce, per gli immobili non locati, sia l’ICI, che l’Irpef e le relative addizionali.
Rispetto all’ICI, colpisce, però, anche l’abitazione principale, pur concedendo in tale ipotesi alcune agevolazioni (aliquota ridotta e detrazioni speciali).
Il primo appuntamento con l’IMU sarà il 18 giugno 2012 (il 16 cade di sabato), data entro la quale dovrà essere versata la prima rata.
Principali norme di riferimento:
- DL 16/2012;
- D.Lgs. 504/1992 (istituzione dell’ICI);
- D.Lgs. 446/1997 (potere regolamentare dei Comuni);
- D.Lgs. 23/2011 (Istituzione dell’imposta municipale propria ed abolizione dell’ICI);
- D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 (istituzione dell’imposta municipale propria di tipo sperimentale.
- Delibera del Commissario Straordinario adottata coni poteri del Consiglio Comunale nr. 07 del 24/02/2012 di approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;
-
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Delibera del Commissario Straordinario adottata coni poteri del Consiglio Comunale nr. 08 del 24/02/2012 di approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012
Dimensione: 188.24 kbDate inserimento: 31-03-2017pdfCircolare Ministero dell'Economia e delle Finanze, nr. 3/DF del 18/05/2012 avente ad oggetto :" Imposta Municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, nr. 201,
Dimensione: 28.65 mbDate inserimento: 31-03-2017
Indice
3. Il Presupposto Oggettivo per l'Applicazione dell'IMU
5. Calcolo della Base Imponibile IMU
7. Detrazioni per l'Abitazione Principale
9. Termini e Modalità di Versamento
La disciplina fiscale dell’IMU (Imposta Municipale Unica) deriva dalla combinazione di tre decreti:
- il decreto istitutivo dell’ICI (D. Lgs. n. 504/1992);
- il Decreto sul Federalismo municipale (D. Lgs. n. 23/2011);
- il Decreto “salva Italia” o Manovra Monti (D.L. n. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni).
L’IMU è stata istituita dal Decreto sul Federalismo municipale, il D. Lgs. n. 23/2011, il quale ne aveva previsto, tuttavia, l’applicazione in via sperimentale a partire dal 2014.
Ora, la Manovra Monti, all’art. 13, ha anticipato l’avvio della fase sperimentale al 2012 ed ha previsto l’applicazione a regime dal 2015.
In base a quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, D. Lgs. 23/2011, l’IMU, sostituisce, per la componente immobiliare
- l’ICI;
- l’IRPEF e le relative addizionali per gli immobili non locati.
Soggetti passivi dell’IMU sono, come per l’ICI:
- i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- i concessionari di aree demaniali;
- i locatari di immobili concessi in leasing (anche da costruire o in corso di costruzione), a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’IMU
Il presupposto per l’applicazione dell’IMU è il medesimo di quello previsto per l’applicazione dell’ICI, e cioè il possesso (a vario titolo) di:
- fabbricati (ovvero le unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano, comprese le relative pertinenze);
- aree fabbricabili (cioè le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi);
- terreni agricoli (cioè i terreni adibiti all’esercizio delle attività agricole e connesse); siti nel territorio dello Stato e a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali e alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
E’ ora compresa anche l’abitazione principale con le relative pertinenze (esclusa, invece, dall’ICI). L’abitazione principale è definita, tra l’altro, come l’“unica” unità immobiliare (iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano) nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono ora esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali:
- C/2 (magazzini e locali di deposito);
- C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse senza scopo di lucro);
- C/7 (tettoie chiuse o aperte);
nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Viene, quindi, eliminata la possibilità per i
Comuni di individuare le pertinenze dell’abitazione principale. E’ stata altresì abrogata la norma che considerava abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito ai parenti, per cui tali unità immobiliari saranno considerate come “seconde case” ai fini dell’applicazione dell’IMU.
E’ applicabile anche ai fini IMU la disposizione di cui all’art. 2, D. Lgs. n. 504/1992 relativa alla vecchia ICI, in base alla quale i terreni edificabili posseduti e condotti da imprenditori agricoli a titolo principale (c.d. IAP) sono considerati non edificabili.
L’art. 9, comma 8, D. Lgs. n. 23/2011, facendo rimando anche all’art. 7, D. Lgs. n. 504/1992, prevede alcuni casi di esenzione dall’IMU. L’esenzione riguarda, in particolare:
- gli immobili posseduti dallo Stato
- gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5- bis, D.P.R. n. 601/1973;
- i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15, Legge n. 984/1977;
- gli immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto.
Calcolo della base imponibile IMU
Come base imponibile dell’IMU si assume il valore dell’immobile secondo le regole già previste per il calcolo della base imponibile della vecchia ICI. In particolare:
- per i fabbricati iscritti in Catasto edilizio urbano, il valore è quello che si ottiene applicando all’ammontare delle rendite catastali vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori (modificati rispetto a quelli dell’ICI):
Gruppo/categoria catastale |
Moltiplicatore |
A (escluso A/10), C/2, C/6 e C/7 |
160 |
B, C/3, C/4 e C/5 |
140 |
A/10 e D/5 |
80 |
D (escluso D/5) |
60 (65 dal 2013) |
C/1 |
55 |
- per i terreni agricoli, il valore è quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale catastale vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135 (110 per i coltivatori diretti e gli IAP iscritti alla previdenza agricola);
- per le aree edificabili, il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
Si precisa, inoltre, che:
- per gli immobili classificabili nella categoria catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile IMU è calcolata prendendo a riferimento i costi, al lordo delle quote di ammortamento, risultanti dalle scritture contabili al 1° gennaio dell’anno di imposizione e applicandovi, per ciascun anno di formazione di tali costi, i coefficienti stabiliti annualmente con apposito D.M.;
- in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
La base imponibile è ridotta del 50%:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. 22/01/2004, nr. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
Le aliquote IMU adottate dal Comune di San Ferdinando di Puglia con Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale nr. 8 del 24/02/2012, applicabili sono le seguenti:
Aliquota ordinaria
|
10,6‰ |
Per tutti gli immobili diversi dall’ abitazione principale |
Aliquota ridotta |
5,0 ‰ |
Per ABITAZIONE PRINCIPALE e sue PERTINENZE |
2,0 ‰ |
Per FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE |
Detrazioni per l’abitazione principale
Per l’abitazione principale, oltre all’applicazione di un’aliquota IMU ridotta (5,0‰ in luogo dello 10,6 ‰ ordinario), è prevista un’ulteriore agevolazione consistente in una detrazione pari a € 200 (rapportata al periodo dell’anno in cui sussiste tale destinazione), fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta.
In più, per gli anni 2012 e 2013, tale detrazione è maggiorata di € 50 per ogni figlio con al massimo 26 anni di età, a condizione che questi dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nell’abitazione principale.
La maggiorazione può raggiungere al massimo un importo complessivo pari a € 400, al netto della detrazione di base di € 200.
Ne consegue che la maggiorazione della detrazione spetta per un numero massimo di 8 figli e la detrazione può raggiungere al massimo i € 600 (€ 200 + € 400), sempre fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta.
I nuclei familiari, potranno beneficiare di una sola detrazione per un solo immobile, vale a dire quello dove la famiglia “dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Sarà quindi escluso dalle agevolazioni qualunque altro immobile nel quale uno o più componenti abbiano la sola dimora o la sola residenza.
Viene, inoltre, stabilito che:
- in presenza di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota di destinazione dell’immobile ad abitazione principale;
- la detrazione prevista per l’abitazione principale spetta anche agli immobili degli Istituti autonomi case popolari e delle cooperative a proprietà indivisa assegnati come abitazione principale ai soci;
- la detrazione prevista per l’abitazione principale e la relativa aliquota ridotta si applica anche all’ex coniuge non assegnatario della casa coniugale in proporzione alla quota posseduta.
- Per le unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all’estero, non è possibile l’assimilazione all’abitazione principale ai fini IMU, riconosciuta invece in passato ai fini ICI.
L’art. 13, comma 14, lett. d), D.L. n. 201/2011 abroga la disposizione (art. 23, comma 1-bis, D.L. n. 207/2008) che escludeva i fabbricati rurali dall’ICI. Di conseguenza, i fabbricati rurali sono soggetti a IMU.
Per quelli ad uso abitativo, comunque, saranno applicabili le agevolazioni (aliquota ridotta e detrazione) previste per l’abitazione principale.
Ai successivi commi 14-bis e 14-ter viene, inoltre, stabilito che le domande di variazione catastale per ottenere il riconoscimento della ruralità degli immobili, saranno considerate valide anche se presentate dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30.11.2012. Fino alla presentazione della domanda di aggiornamento catastale, l’Imu dovrà essere pagata, a titolo di acconto e salvo conguaglio, basandosi sulla rendita delle unità immobiliari similari già iscritti in catasto edilizio urbano. Una volta attribuita la rendita catastale, i Comuni provvederanno all’eventuale conguaglio.
Termini e modalità di versamento
L’IMU deve essere versata, come avveniva per l’ICI, in 2 rate di pari importo ovvero in tre rate per l’abitazione principale e relative pertinenze, precisamente per il 2012:
- Entro il 16 giugno 2012, (essendo di sabato slitta al 18/06/2012), il pagamento della prima rata IMU è effettuato, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e le detrazioni previste;
- Entro il 16 dicembre 2012 è versato il saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, applicando le aliquote deliberate dal Comune, con conguaglio sulla prima rata.
- L’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad 1/3 dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e le detrazioni previste, da corrispondere rispettivamente entro il 16/06 (18/06) ed il 16/09; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno , applicando le aliquote previste dal Comune, con conguaglio sulle precedenti rate;
Il contribuente ha, comunque, la facoltà di versare l’IMU in unica soluzione entro la scadenza di giugno, quindi per il 2012 entro il 18.06.2012.
Il versamento deve essere effettuato esclusivamente tramite modello F24, con modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
A decorrere dal 1° dicembre 2012, si potrà effettuare il versamento anche tramite apposito c/c postale.
ACCONTO |
SALDO |
|
ABITAZIONE PRINCIAPLE |
1° ACCONTO ENTRO IL 16/06/2012 IN MISURA DEL 30% - CALCOLATO SULLE ALIQUOTE BASE |
ENTRO IL 16/12/2012 CALCOLATO SULLE ALIQUOTE DELIBERATE DAL COMUNE A CONGUAGLIO SULLE PRIME DUE RATE |
2° ACCONTO ENTRO IL 16/09/2012 IN MISURA DEL 30% CALCOLATO SULLE ALIQUOTE BASE |
||
IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE |
ENTRO IL 16/06/2012 NELLA MISURA DEL 50% CALCOLATO SULLE ALIQUOTE BASE |
ENTRO IL 16/12/2012 CALCOLATO SULLE ALIQUOTE DELIBERATE DAL COMUNE A CONGUAGLIO SULLA PRIMA RATA |
TABELLE DELLE ALIQUOTE DI RIFERIMENTO
TIPOLOGIA |
ALIQUOTE BASE x il calcolo degli acconti |
ALIQUOTE DELIBERATE DAL COMUNE per il calcolo del saldo |
||||
TOTALE |
COMUNE |
STATO |
TOTALE |
COMUNE |
STATO |
|
ABITAZIONE PRINCIPALE |
4,00 ‰ |
4,00 ‰ |
-- |
5,00 ‰ |
5,00 ‰ |
|
Altri Fabbricati diversi dall’abitazione principale |
7,60 ‰ |
3,80 ‰ |
3,80 ‰ |
10,60 ‰ |
6,80 ‰ |
3,80 ‰ |
Fabbricati di categoria D |
7,60 ‰ |
3,80 ‰ |
3,80 ‰ |
10,60 ‰ |
6,80 ‰ |
3,80 ‰ |
Terreni Agricoli |
7,60 ‰ |
3,80 ‰ |
3,80 ‰ |
10,60 ‰ |
6,80 ‰ |
3,80 ‰ |
Aree Fabbricabili |
7,60 ‰ |
3,80 ‰ |
3,80 ‰ |
10,60 ‰ |
6,80 ‰ |
3,80 ‰ |
Fabbricato Rurali |
2,00 ‰ |
2,00 ‰ |
2,00 ‰ |
2,00 ‰ |
TABELLA DEI CODICI F24 DA UTILIZZARE
DESCRIZIONE |
CODICE CATASTALE COMUNE |
CODICE X VERS.TO COMUNE |
CODICE X VERS.TO STATO |
IMU SU ABITAZIONE PRINCIPLAE E RELATIVE PERTINENZE |
H839 |
3912 |
|
IMU PER FABBRICATI RURALI |
H839 |
3913 |
|
IMU PER TERRENI AGRICOLI |
H839 |
3914 |
3915 |
IMU PER AREE FABBRICABILI |
H839 |
3916 |
3917 |
IMU PER ALTRI FABBRICATI |
H839 |
3918 |
3919 |
INTERESSI DA ACCERTAMENTO |
H839 |
3923 |
|
SANZIONI DA ACCERTAMENTO |
H839 |
3924 |
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello in corsi di approvazione. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
Circostanze che obbligano alla presentazione della dichiarazione.
- Immobili che sono stati trasferiti o sui quali è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ovvero sono stati oggetto di locazione finanziaria. Si ricorda che è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite, in base all’art. 540 del Codice civile e al coniuge divorziato, separando, o separato consensualmente o giudizialmente sulla casa ex residenza coniugale, assegnata con provvedimento del Tribunale.
- Immobili che hanno cambiato le caratteristiche:
- l’area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato;
- l’area divenuta fabbricabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
- il fabbricato la cui rendita catastale deve essere cambiata in seguito a modificazioni strutturali;
- le unità immobiliari che hanno smesso di essere adibite ad abitazione principale (o che, viceversa, sono state destinate ad abitazione principale nel corso dell’anno di riferimento);
- la costruzione che ha perso le caratteristiche di ruralità;
- le aree fabbricabili per le quali è variato il valore o è avvenuta nel corso dell’anno di riferimento la stipula di un contratto di locazione finanziaria.